Art. 6
LEGGE 24 aprile 1941, n. 392
In vigore dal 11 giu 1941
Dal 1° gennaio 1941-XIX i mobili che arredano gli Uffici giudiziari conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprietà dello Stato. Dei mobili stessi sarà fatto l'inventario entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.
Saranno del pari iscritti nell'inventario di ciascun Ufficio giudiziario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti dai Comuni agli Uffici giudiziari posteriormente alla data suindicata.
Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati in questo articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 a 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827; e i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato a sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e 41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.
Storico versioni
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