Art. 82
In vigore dal 31 dic 1994
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di
((artisti interpreti))
e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di semplice accompagnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-82