Art. 193
In vigore dal 29 apr 2003
Il Comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.
((Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all', comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all', primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.))
Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-193