Art. 171-septies
In vigore dal 15 nov 2024
1. La pena di cui all', comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all', i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
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b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all', comma 2, della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l', comma 3-ter, lettera d)) che "all', comma 1, la lettera a) è abrogata".
Ha inoltre disposto (con l', comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall', comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Storico versioni
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