Art. 137

In vigore dal 18 dic 1942
L'autore è obbligato: 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633#art-137

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