Art. 126
In vigore dal 18 dic 1942
L'editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
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Storico versioni
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