Art. 117

In vigore dal 18 dic 1942
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera. Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonchè l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.
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