Art. 1
In vigore dal 6 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'ammasso del risone, con le seguenti modificazioni:
All', nella modificazione del testo dell' sub 2 del R. decreto-legge 11 agosto 1933-XI, n. 1183, le parole: «due rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura», sono sostituite dalle altre: «tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Tassinari - Grandi
- Di Revel - Ricci - Riccardi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-04-29;497#art-1