Art. 2

LEGGE 22 luglio 1939, n. 1240

In vigore dal 1 lug 1939
L'Istituto esplica la sua attività, in materia di restauro, anche per opere di proprietà non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale. Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.
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