Art. 1

In vigore dal 1 feb 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - Bottai Visto, il Guardasigilli: Solmi
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urn:nir:stato:legge:1939-01-09;41#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo