Art. 1
In vigore dal 24 gen 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1939-01-05;8#art-1