Art. 1

In vigore dal 24 gen 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi
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urn:nir:stato:legge:1939-01-05;8#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decretolegge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. — Testo vigente | Portale Normativo