Art. 3
LEGGE 23 giugno 1938, n. 1110
In vigore dal 14 ago 1938
Il commissario straordinario, nell'amministrazione della Villa, dovrà conseguire i seguenti scopi:
1) assicurare la manutenzione ordinaria della Villa, monumento nazionale, con i doveri inerenti, conservandone rigorosamente le dotazioni e le caratteristiche che ne fanno una mirabile opera d'arte;
2) mantenere in special modo al parco tutta la desiderata floridezza rinnovandone, secondo le necessità, gli impianti in sostituzione dei settecenteschi che vengono a deperire, con facoltà di concedere in esso il terreno coltivabile e le serre per allevamento e di permettere il commercio di piante ornamentali e da fiori e di fiori recisi in ricambio di prestazioni di opere e di speciali contribuzioni;
3) sviluppare tutte quelle altre iniziative che, in armonia alla manutenzione della Villa, possano meglio farla conoscere agli italiani e agli stranieri e ricondurla all'antico splendore.
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