Art. 1

In vigore dal 8 ago 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di Revel - Cobolli-Gigli - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1938-06-03;1176#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo