Art. 1

In vigore dal 22 giu 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni: L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4. Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», è introdotto il seguente numero: «1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati è aggiunta la seguente lettera: «d) primi referendari e referendari del Consiglio di stato e della Corte dei conti che ne facciano domanda». I numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 5 diventano rispettivamente 2°, 3° e 4°. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare. — Testo vigente | Portale Normativo