Art. 1

In vigore dal 19 feb 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione di un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
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urn:nir:stato:legge:1938-01-07;34#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione di un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo