Art. 1

In vigore dal 16 mar 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Di Revel - Cobolli-Gigli - Rossoni. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1937-12-30;2660#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo