Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2527#art-1

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Art. 1 Conversione in legge dal R. decreto-legge 29 marzo 1937-XV, n. 729, che da' esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 gennaio 1937, concernente le modalita' di applicazione dell'Accordo del 3 dicembre 1935 ai pagamenti relativi alle assicurazioni ed alle riassicurazioni. — Testo vigente | Portale Normativo