Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2503#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1° giugno 1937 mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria, per ammettere nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione da diritti di dogana, 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere, d'origine e di provenienza austriaca. — Testo vigente | Portale Normativo