Art. 1
In vigore dal 27 gen 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, contenente disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore, con la seguente modificazione:
Nell'art. 13, tale parole: «alla data del 28 ottobre 1936-XIV» sono sostituite le seguenti: «alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del, Regno»
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 dicembre 137 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI - REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1937-12-20;2317#art-1