Art. 1

In vigore dal 30 lug 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È Convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV: a) Trattato di commercio e di navigazione con Protocollo addizionale; b) Accordo commerciale; c) Accordo per i pagamenti con Protocollo addizionale. Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ciano - Lessona - Di Revel - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1219#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV. — Testo vigente | Portale Normativo