Art. 1
In vigore dal 4 ago 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, che modifica il R. decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 giugno 1937. Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rossoni - Di Revel - Solmi - Lantini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1937-06-07;1263#art-1