Art. 1

In vigore dal 4 ago 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, che modifica il R. decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1937. Anno XV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rossoni - Di Revel - Solmi - Lantini. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;1263#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151, che modifica il R. decreto-legge 2 ottobre 1931-IX, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi. — Testo vigente | Portale Normativo