Art. 1

In vigore dal 30 giu 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro per l'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'«Ara Pacis Augustae». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - Bottai Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1937-05-29;922#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. — Testo vigente | Portale Normativo