Art. 1

In vigore dal 10 feb 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, che estende al comune di Venezia le disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Viste, il Guardasigilli: SOLMI.
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urn:nir:stato:legge:1937-01-14;62#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al comune di Venezia delle disposizioni del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928·VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo. — Testo vigente | Portale Normativo