Art. 1
In vigore dal 25 set 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel - Rossoni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1936-07-09;1702#art-1