Art. 1

In vigore dal 25 set 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel - Rossoni. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari. — Testo vigente | Portale Normativo