Art. 1

In vigore dal 19 ago 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio-diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano - Solmi - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1936-06-04;1521#art-1

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