Art. 1
In vigore dal 19 ago 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio-diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Solmi - Benni
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1936-06-04;1521#art-1