Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1936-06-02;1245#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonche' la costruzione e manutenzione del Regio naviglio. — Testo vigente | Portale Normativo