Art. 1

In vigore dal 4 lug 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. - È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre, 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti l'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni: All', n. 5, lettera a), dopo le parole: «tribunale militare», aggiungere il seguente comma: «È fatta eccezione per i giudici appartenenti all'Arma aeronautica i quali cessano dalla carica quando siano trasferiti dal territorio della zona aerea territoriale o del comando d'aeronautica insulare nella cui giurisdizione ha sede il tribunale». All', n. 7, aggiungere come primo comma il seguente: «L'art. 518 del Codice penale per l'esercito è soppresso». All'art. 10, ultimo capoverso, dopo le parole: «Nei casi preveduti», aggiungere l'inciso: «dall'art. 7, nonché...». All'art. 15, n. 5, dopo le parole: «dell'art. 32» aggiungere le seguenti: «relativamente ai magistrati militari». All'art. 17, n. 4, alle parole: «All'art. 10 sono aggiunti i seguenti capoversi:» sostituire le seguenti: «All'art. 10 è aggiunto il seguente capoverso:». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle reggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2147, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare. — Testo vigente | Portale Normativo