Art. 1

In vigore dal 11 mag 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, che autorizza l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'opera nazionale per i combattenti, pel raggiungimento dei fini di assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti in guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1936-04-10;765#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti in guerra. — Testo vigente | Portale Normativo