Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:legge:1936-04-06;731#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito» a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti. — Testo vigente | Portale Normativo