Art. 1

In vigore dal 26 giu 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni: Nell'art. 15, si aggiunge dopo il n. 3°: «4° il consigliere rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti; 5° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste; 6° il direttore generale». Nell'art. 22 si aggiungono al n. 5° le parole seguenti: «un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici». Nel primo comma dell'art. 45 sono soppresse le parole: «temporaneo mensile». Il terzo comma dell'art. 97 è sostituito dal seguente: «Tuttavia i singoli Comitati hanno facoltà di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto». Il primo comma dell'art. 123 è sostituito dal seguente: «L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Cobolli-Gigli. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. — Testo vigente | Portale Normativo