Art. 1
In vigore dal 26 giu 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:
Nell'art. 15, si aggiunge dopo il n. 3°:
«4° il consigliere rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;
6° il direttore generale».
Nell'art. 22 si aggiungono al n. 5° le parole seguenti: «un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici».
Nel primo comma dell'art. 45 sono soppresse le parole: «temporaneo mensile».
Il terzo comma dell'art. 97 è sostituito dal seguente:
«Tuttavia i singoli Comitati hanno facoltà di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto».
Il primo comma dell'art. 123 è sostituito dal seguente:
«L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio, quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Cobolli-Gigli.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
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