Art. 1

In vigore dal 8 apr 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 19 marzo 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Solmi Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1936-03-19;508#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate. — Testo vigente | Portale Normativo