Art. 1
In vigore dal 8 apr 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, concernente la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 19 marzo 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Solmi
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1936-03-19;508#art-1