Art. 1
In vigore dal 1 feb 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Storico versioni
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