Art. 1

In vigore dal 13 feb 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvalo; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. - È convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucrativo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV Vittorio Emanuele. Mussolini - Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1936-01-06;146#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo d evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purche' non perseguano scopo lucrativo. — Testo vigente | Portale Normativo