Art. 1

In vigore dal 28 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi, con la modificazione seguente: All' del decreto è sostituito il seguente: «Le circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei comuni di Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Bracciano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Sant'Angelo Romano e Tolfa sono rettificate in conformità delle delimitazioni risultanti dalla carta topografica annessa al presente decreto e vidimata dal Ministro proponente». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi. — Testo vigente | Portale Normativo