Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1113#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933. — Testo vigente | Portale Normativo