Art. 1

In vigore dal 25 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, concernente il trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già, svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri, il riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ed i provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;978#art-1

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