Art. 1

In vigore dal 21 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per la interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1935-04-18;928#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto. — Testo vigente | Portale Normativo