Art. 1
In vigore dal 19 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
È convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, con il quale è stato approvato il nuovo testo delle «Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
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