Art. 1

In vigore dal 19 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico È convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, con il quale è stato approvato il nuovo testo delle «Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove «Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato». — Testo vigente | Portale Normativo