Art. 1
In vigore dal 10 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:
Nella tabella III, alla colonna « servizi per incarichi speciali » sostituita ai nn. 6 e 12 la seguente dizione:
« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni quando il collaudo non sia stato eseguito da una ditta: compenso spettante per ogni collaudo ».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1935-04-04;808#art-1