Art. 1
In vigore dal 19 giu 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, contenente norme integrative del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1935-04-01;910#art-1