Art. 1

In vigore dal 16 gen 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue: Articolo unico. È convertito, in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma — Testo vigente | Portale Normativo