Art. 1
In vigore dal 16 gen 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:
Articolo unico.
È convertito, in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1934-12-20;2124#art-1