Art. 1
In vigore dal 4 gen 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera, dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, numero 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia e il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1931 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1934-12-13;2058#art-1