Art. 1

In vigore dal 2 lug 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG - ACERBO. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
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urn:nir:stato:legge:1934-05-28;972#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 531, contenente modificazioni alle norme del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. — Testo vigente | Portale Normativo