Art. 25
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
In vigore dal 12 mag 1934
Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
2° la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;
3° il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;
4° il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
5° l'art. 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;
6° gli articoli 76, 2° e 3° comma, 79, 101 comma 3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;
7° l'art. 203 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;
8° l', comma 1°, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
Storico versioni
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