Art. 1

In vigore dal 16 mar 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1934 Anno XII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - De Francisci - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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urn:nir:stato:legge:1934-02-08;367#art-1

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