Art. 1
In vigore dal 7 mar 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, contenente disposizioni sulla disciplina delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione e sulle società fiduciarie, con le seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:
« Le disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e del presente R. decreto-legge non si applicano alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti di previdenza amministrati per legge dalla Cassa depositi e prestiti, agli Enti di cui ai comma a), b), g) dell'art. 2 del citato decreto-legge ed all'art. 5 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nonché agli Enti e Società di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a L. 2000 o di rendite non maggiori di L. 400 annue. Restano abrogate le altre disposizioni derogative contenute nel predetto art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966».
In fine dell'art. 12 è aggiunto il seguente comma:
«Resta pure inalterata la disciplina delle Casse di soccorso dei ferro-tranvieri istituite per effetto della legge 14 luglio 1912, n. 835, e disciplinate dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, sostituito dal R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - De Francisci.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1934-01-29;304#art-1