Art. 1
In vigore dal 24 feb 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1934-01-29;200#art-1