Art. 1

In vigore dal 24 feb 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;200#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino. — Testo vigente | Portale Normativo