Art. 1

In vigore dal 30 gen 1934
VITTORIO EMANUELE PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti: Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: «È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario». La lettera d) del primo comma dell'art. 14 è sostituita dalla seguente: «d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61». Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole «comma secondo e terzo» e dopo 595 sono aggiunte le parole «comma quarto». L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione». Il quinto comma dell'art. 59 è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori». L'art. 61 è sostituito dal seguente: «L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. «Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. — Testo vigente | Portale Normativo