Art. 1
In vigore dal 1 mar 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo allo accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1934-01-22;244#art-1