Art. 1

In vigore dal 3 feb 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
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Art. 1 Conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario. — Testo vigente | Portale Normativo